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Decreto Rilancio e Disabilità

pubblicato nel DL n. 34 – 19 maggio 2020

Testo completo del Decreto scaricabile al link:
https://bit.ly/DL_rilancio

Art 73 – Permessi 104/1992 per maggio e giugno

è confermato anche per i mesi di maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge 104/1992) già previsto dal decreto “Cura Italia” (art. 24).

Come per il periodo marzo/aprile anche per i mesi di maggio e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave disabilità o al lavoratore con grave disabilità.

I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso.

Art 74 – Malattia e assenze equiparate a “ricovero ospedaliero” per le persone “FRAGILI”

E’ prorogato quanto disposto dall’art 26 del decreto “Cura Italia” dal 30 aprile al 31 luglio 2020

Ricordiamo i criteri per accedervi:

🔴 “Disabilità grave”, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;

oppure

🔴 “Patologia cronica in trattamento con immunosopressori” e “lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita” in possesso di idonea certificazione.

In tali casi, l’assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9.

La regione Emilia Romagna ha esplicitamente dato indicazione che sia il medico di famiglia la figura che apre il certificato di malattia se conoscere 2 cose (alternative):

– presenza di handicap grave / comprovabile attraverso certificato INPS

oppure

– presenza di MALATTIA + TERAPIA IMMUNOSOPRESSIVA (o gli altri requisiti come patologia oncologica etc).

Art 72 – Rinnovo Congedo COVID 19

Nel “Cura Italia” era previsto un congedo di 15 giorni riservato ai genitori per i figli di età fino ai 12 anni (senza limite di età se con disabilità) retribuito a 50%. Spetta sia ai dipendenti privati (art.23, decreto “Cura Italia”) che ai dipendenti pubblici (art. 25 che richiama il 23).

Il decreto “Rilancio” aumenta il periodo del congedo “covid” riservato ai genitori per i figli di età fino ai 12 anni (senza limiti di età se con disabilità) fino a 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati) per il periodo compreso fra il 5 marzo e 31 luglio 2020.

Nella sostanza chi non ne ha ancora fruito può contare ancora su 30 giorni. Mentre chi ha usato già i 15 giorni precedenti può usare i rimanenti 15.

Spetta sia ai dipendenti privati (art.23, decreto “Cura Italia”) che ai dipendenti pubblici (art. 25 che richiama il 23) ed è retribuito al 50%.

In alternativa a questo congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi viene riconosciuto un bonus fino a 1200 euro per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia.

Una forma simile di bonus è riservata anche a buona parte dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico . In questo caso il bonus arriva a 2000 euro.

Questi bonus sono incompatibili con il Reddito di emergenza.

Per maggiori dettagli su:
👉le Indennità ai lavoratori autonomi, agricoli, dello spettacolo e altro
👉il Reddito di emergenza

consigliamo di seguire l’analisi sul sito:
http://handylex.org/…/decreto-rilancio-le-misure-per-la-dis…

Smart Working e lavoro agile

Per persone in terapia con Immunodepressi lo “smart working” è previsto dall’art 39 – L. 27 del 24 aprile 2020

Fino alla cessazione dello stato di emergenza da covid-19 è diritto richiedere lo “smart working” per le seguenti condizioni personali /alternative tra loro:

🔴 handicap grave (art. 3 – c.3 – L. 104/92)

🔴 famigliari all’interno del cui nucleo vi è persona con handicap grave

🔴 lavoratori immunodepressi

🔴 famigliari conviventi di persone immunodepresse

compatibilmente con le caratteristiche della prestazione lavorativa eseguita.

Riportiamo il testo dell’articolo di legge:

Art 39 – Legge 27 del 24 aprile 2020

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

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